venerdì 11 luglio 2008

separazione senza avvocato

Sono sempre di più le coppie che in Italia si separano senza l'ausilio di un legale.
L'esenzione da ogni spesa prevista dalla legge per questa materia, inoltre, permette alle coppie che scelgono una separazione "fai da te" di ottenere una pronuncia di omologazione della separazione rapidamente e praticamente a costo zero.
Attenzione, però.
Ecco le regole essenziali per non commettere errori.

1) Anzitutto occorre separarsi consensualmente.
Ed infatti solo per la separazione consensuale, che non è un procedimento propriamente "contenzioso" è possibile fare a meno dell'assistenza di uno o più difensori.
Questo presuppone che i coniugi siano d'accordo su tutto e che non vi siano aspetti che devono essere sottoposti alla decisione del Tribunale.
I coniugi che si separano dovranno esporre nella domanda di separazione tutti i punti dell'accordo già raggiunto che contempli tutti gli aspetti (affidamento della prole, assegno di mantenimento per i figli ed eventualmente per il coniuge che non gode di reddito, assegnazione della casa familiare, regolamento delle visite per il genitore che non convive con i figli.. ecc.)

2) In secondo luogo occorre redigere un ricorso, che va depositato nella cancelleria del Tribunale del luogo di residenza dei coniugi. Il ricorso va redatto congiuntamente, deve essere sottoscritto da entrambi, deve contenere la domanda di separazione personale e, soprattutto, deve indicare i termini dell'accordo di separazione. Su questo punto occorre molta attenzione, poichè il Tribunale non omologherà la separazione se riterrà che gli accordi contenuti possano essere svantaggiosi per i figli. Al ricorso va allegata la documentazione: i certificati di residenza dei coniugi, lo stato di famiglia, l'estratto dell'atto di matrimonio ed i documenti attestanti i redditi di entrambi, meglio se relativi agli ultimi 3 anni.

3) Il ricorso va poi iscritto a ruolo. Il fascicolo contenente il ricorso ed i documenti allegati va depositato presso la cancelleria delle iscrizioni a ruolo insieme alla nota di iscrizione che deve essere compilata su apposito modulo. Depositato il ricorso si dovrà ritornare dopo circa una settimana, per conoscere la data fissata per l'udienza dinanzi al Presidente.


4) All'udienza fissata i coniugi dovranno comparire personalmente e saranno ascoltati dal Presidente che tenterà la conciliazione. Se la conciliazione non riesce e le parti insistono nel ricorso, la causa andrà in riserva per l'omologazione.

5) Le parti avranno quindi cura di informarsi presso la cancelleria se è stata ottenuta l'omologazione. Da quel momento i coniugi saranno separati. La relativa comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile è a cura della cancelleria.

11 commenti:

Giuseppe Ferrara ha detto...

Ciao.. scusa se ti disturbo, ma non riesco a trovare informazioni relative all'effettivo divorzio dopo la separazione consensuale. Nello specifico io è la mia ex compagna ci siamo separati consensualmente il 5 novembre ed abbiamo avuto l'omologa (per fortuna in pochi giorni). La mia domanda è: QUALI SONO I PASSI SUCCESSIVI? A QUANDO IL DIVORZIO? IL MIO STATO CIVILE? QUANTO MI COSTERA' L'EVENTUALE DIVORZIO?

Grazie per le eventuali risposte!
G.

Patrizia ha detto...

scusa ma l'art. 707 c.p.c. dice espressamente (dal 2006) che "i coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'ASSISTENZA DEL DIFENSORE"
Non diamo informazioni scorrette alle persone!

Giuseppe Ferrara ha detto...

@PattyDark

Non è una informazione scorretta... nel mio caso di separazione (consensuale) io e mia moglie ci siamo presentati davanti al giudice senza l'assistenza di nessun difensore. Non è stata sollevata nessuna eccezione ed in poco meno di cinque minuti eravamo separati legalmente. Forse esisterà qualche altro articolo del cpc, che modifica l'articolo da te citato.

blackmamba ha detto...

per PattyDark: le informazioni sono accuratamente verificate e valutate alla luce dell'esperienza professionale e di (moltissimi)anni di studio. L'art. 707 c.p.c. cui fai riferimento si riferisce alla separazione GIUDIZIALE, che è un procedimento contenzioso. Io ho premesso che una delle condizioni per separarsi senza il patrocinio di un difensore è separarsi CONSENSUALMENTE. La profonda differenza tra i due istituti (il secondo non è un procedimento contenzioso ma di volontaria giurisdizione), giustifica la differente disciplina. Resta fermo che la prassi (opinabile) di alcuni tribunali italiani impedisce la comparizione personale dei coniugi anche nella separazione consensuale, ma questa è l'eccezione, non la regola.

Giuseppe Ferrara ha detto...

good job...blackmamba

alexia ha detto...

in realtà una cassazione del 2011 Cass. civ. Sez. I, 07-12-2011, n. 26365 (rv. 620771)ha chiaramente sostenuto che anche la separazione consensuale deve avvenire con l'assistenza di un avvocato, in quanto si tratta comunque di una modifica dello status personae, indipendentemente dalla comunione di intenti delle parti

Giuseppe Ferrara ha detto...

Separato da 30 mesi... senza l'ausilio di nessun avvocato. :-)

Anonimo ha detto...

@alexia

in realtà, la sentenza da te menzionata parla di divorzio e non di separazione.
La differenza è importante perchè mentre con la separazione viene meno l'obbligo dei coniugi di rispettare i propri doveri coniugali, pur restando -fino al divorzio- marito e moglie, la sentenza di divorzio incide sui diritti soggettivi: i coniugi, con la sentenza, non sono più marito e moglie, di conseguenza la sentenza ha deciso sullo status dei medesimi.
Ecco perchè la Suprema Corte si è espressa in merito al divorzio.
Invece, per la separazione consensuale, il c.p.c. non prevede la presenza del legale come obbligatoria, cosa invece prevista dalla L. 898/70.

Unknown ha detto...

scusa io sono in cerca di capire in quale città si puo fare la separazione consesuale senza l'ausilio dell'avvocato. io abito a cesena e lui in prov di ravenna, ma purtroppo nn è possibile qui in romagna. quanto mi costa?

choku ha detto...

Posso dirvi per esperienza che è bene sempre rivolgersi ad uno studio legale competente ed esperto in materia. Io mi sono trovato bene con Consulenzalegaleitalia.it, che ho trovato non appena ho iniziato a cercare un avvocato online

Unknown ha detto...

Mi chiedo: ho una figlia di 40 anni lavora ha una casa di proprietà e cospicuo, in relazione al tempo, conto in banca.
Ho una moglie che riceve la pensione ed è in discreto stato di salute.
Infine ci sono io pensionato con pensione conto in banca, casa di proprietà e tutti i beni contenuti in comunione di beni.
La questione è questa: Chi ha prodotto ricchezza sono stato io ma sareidaccordo con un'equa divisione di tutto....ma per la casa come si fa?
Grazie a chi vorrà rispondere